Accordo

Art. 14

Effetto del trasferimento per lo Stato di esecuzione

In vigore dal 20 mag 2021
Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della pena immediatamente o mediante un provvedimento giudiziario o amministrativo, secondo le condizioni indicate nell'.
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Effetto del trasferimento per lo Stato di esecuzione (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma l'11 aprile 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo