Art. 14 · Effetto del trasferimento per lo Stato di esecuzione
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Art. 14

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Effetto del trasferimento per lo Stato di esecuzione

In vigore dal 20 mag 2021
Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono continuare l'esecuzione della pena immediatamente o mediante un provvedimento giudiziario o amministrativo, secondo le condizioni indicate nell'.
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