Accordo
Art. 6
Richieste di trasferimento
In vigore dal 20 mag 2021
1. Il trasferimento può essere richiesto da:
a. lo Stato di condanna;
b. lo Stato di esecuzione;
c. la persona condannata, o parti terze che ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione in cui è espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita in virtù del presente Accordo.
2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e indirizzate alle Autorità centrali designate a norma dell' del presente Accordo.
Storico versioni
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