Accordo

Art. 6

Richieste di trasferimento

In vigore dal 20 mag 2021
1. Il trasferimento può essere richiesto da: a. lo Stato di condanna; b. lo Stato di esecuzione; c. la persona condannata, o parti terze che ai sensi delle leggi di entrambi gli Stati hanno diritto di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione in cui è espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita in virtù del presente Accordo. 2. Le richieste e le risposte sono formulate per iscritto e indirizzate alle Autorità centrali designate a norma dell' del presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66#art-a-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo