Accordo
Art. 3
Principi generali
In vigore dal 20 mag 2021
1. Gli Stati si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione riguardo al trasferimento delle persone condannate, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
2. Una persona condannata nel territorio di uno Stato può, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per scontare la pena inflittale. A tal fine può esprimere, allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, il proprio desiderio di essere trasferita in virtù del presente Accordo.
3. Il trasferimento può essere richiesto sia dallo Stato di condanna che dallo Stato di esecuzione.
Storico versioni
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