Accordo
Art. 7
Scambio di informazioni e di documentazione di sostegno
In vigore dal 20 mag 2021
Scambio di informazioni
e di documentazione di sostegno
1. Ciascuno Stato, senza indugio, trasmette all'altro Stato ogni richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e altresì inoltra le informazioni e i documenti qui appresso specificati.
2. Lo Stato di condanna trasmette:
a. informazioni sui dati personali della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e se possibile la copia di un documento di identità valido della stessa nonché le sue impronte digitali;
b. informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo nello Stato di condanna della persona condannata, se noti;
c. una dichiarazione riguardo ai fatti su cui si basa la pena;
d. informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna;
e. informazioni sull'eventuale detenzione cautelare, condono o riduzione di pena o su ogni altro elemento relativo all'esecuzione della pena;
f. una copia debitamente autenticata della sentenza definitiva di condanna;
g. una copia delle disposizioni di legge a fondamento della condanna;
h. se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico applicato nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione dello stesso nello Stato di esecuzione;
i. una dichiarazione in cui la persona condannata esprime il proprio consenso a essere trasferita in conformità all', comma 1, lettera d), del presente Accordo;
j. una dichiarazione con cui lo Stato di condanna esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata;
k. ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritiene necessari per la sua decisione.
3. Lo Stato di esecuzione, se richiesto, invia:
a. una dichiarazione o un documento attestante che la persona condannata è cittadina dello Stato di esecuzione;
b. una copia delle disposizioni di legge dello Stato di esecuzione attestanti che gli atti od omissioni per i quali è stata inflitta la pena nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione;
c. una dichiarazione che informi sulle conseguenze del trasferimento;
d. una dichiarazione con cui lo Stato di esecuzione esprime il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla pena residua;
e. ogni ulteriore informazione o documento ritenuto necessario dallo Stato di condanna per la sua decisione.
4. Lo scambio delle informazioni e della documentazione a sostegno indicate nelle disposizioni che precedono non ha luogo se uno degli Stati interessati dichiara immediatamente che non acconsente al trasferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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