Accordo
Art. 4
Condizioni per il trasferimento
In vigore dal 20 mag 2021
1. Una persona condannata può essere trasferita in virtù del presente Accordo unicamente alle seguenti condizioni:
a. tale persona deve essere cittadina dello Stato di esecuzione;
b. la sentenza deve essere definitiva;
c. al momento della ricezione della richiesta di trasferimento, la persona condannata deve avere ancora almeno un anno di pena da scontare oppure la pena deve essere a tempo indeterminato;
d. la persona condannata, oppure il suo legale rappresentante qualora uno dei due Stati lo ritenga necessario in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o psichiche, deve acconsentire al trasferimento, fatta eccezione per i casi indicati agli ;
e. le azioni o le omissioni per le quali è stata inflitta la pena devono costituire reato ai sensi delle leggi dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commesse nel suo territorio; e
f. lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono essere d'accordo sul trasferimento.
2. In casi eccezionali, gli Stati possono convenire un trasferimento anche se il tempo che alla persona condannata resta da espiare è inferiore a quello specificato al comma 1, lettera c).
Storico versioni
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