Accordo di partenariato›Titolo VIII
Art. 44
Tutela e miglioramento della salute, e relative norme
In vigore dal 30 ott 2020
Tutela e miglioramento della salute, e relative norme
1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore della salute, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze sui seguenti temi:
a) protezione della salute;
b) sorveglianza delle malattie trasmissibili (come influenza aviaria e focolai di malattie acute) e altre attività rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento sanitario internazionale, comprese azioni di preparazione contro le gravi minacce transfrontaliere, in particolare la pianificazione della preparazione e la valutazione dei rischi;
c) cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità per gestire la normativa e i rischi connessi ai prodotti (compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici);
d) questioni relative all'attuazione della convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità («OMS»);
e) questioni relative all'attuazione del codice di condotta mondiale sul reclutamento del personale sanitario dell'OMS.
2. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare efficacemente, come opportuno, pratiche e norme sanitarie riconosciute a livello internazionale.
3. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro: programmi e progetti specifici concordati congiuntamente, dialogo, cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.
Storico versioni
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