Accordo di partenariatoTitolo VII

Art. 41

Cooperazione in materia di cultura, mezzi audiovisivi e media

In vigore dal 30 ott 2020
Cooperazione in materia di cultura, mezzi audiovisivi e media 1. Le parti convengono di promuovere una cooperazione più stretta nei settori culturali e creativi al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture. 2. Le parti si impegnano a prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, ricorrendo agli strumenti e ai quadri di cooperazione disponibili. 3. Le parti si adoperano per promuovere la mobilità dei professionisti della cultura, delle opere d'arte e di altri beni culturali tra la Nuova Zelanda e l'Unione e i suoi Stati membri. 4. Le parti convengono di esaminare, attraverso il dialogo politico, una serie di modalità per rendere accessibili beni culturali conservati al di fuori dei paesi d'origine alle comunità da cui provengono tali beni. 5. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della società civile, nonché tra i loro cittadini. 6. Le parti convengono di cooperare in particolare attraverso il dialogo politico presso i consessi internazionali competenti, segnatamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversità culturale, anche mediante l'attuazione delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. 7. Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i profes­sionisti del settore degli audiovisivi e dei media.
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