Accordo di partenariatoTitolo VI

Art. 39

Società dell'informazione

In vigore dal 30 ott 2020
Società dell'informazione 1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di condividere opinioni sulle rispettive politiche in questo settore. 2. La cooperazione in questo settore può incentrarsi, tra l'altro: a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare la diffusione della banda larga ad alta velocità, le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e la protezione dei dati personali, l'e- government e il governo aperto (open government), la sicurezza di internet e l'indipendenza e l'efficienza delle autorità di regolamentazione; b) sull'interconnessione e interoperabilità delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di elaborazione dei dati scientifici, anche in un contesto regionale; c) sulla standardizzazione, certificazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) sugli aspetti delle tecnologie e dei servizi di informazione e comunicazione legati alla sicurezza, alla fiducia e alla privacy, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro l'uso improprio delle tecnologie dell'infor­mazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica e la condivisione delle informazioni; e) sugli scambi di opinioni riguardo le misure che affrontano il problema dei costi di roaming per la telefonia mobile internazionale.
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