Accordo di partenariatoTitolo V

Art. 36

Protezione consolare

In vigore dal 30 ott 2020
Protezione consolare 1. La Nuova Zelanda conviene che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato sul suo territorio possono esercitare la tutela consolare per conto di altri Stati membri che non dispongano di una rappre­sentanza permanente ivi accessibile. 2. L'Unione e gli Stati membri convengono che le autorità diplomatiche e consolari della Nuova Zelanda possono esercitare la tutela consolare per conto di un paese terzo e che i paesi terzi possano esercitare la tutela consolare nell'Unione per conto della Nuova Zelanda in luoghi in cui la Nuova Zelanda o il paese terzo interessato non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile. 3. I paragrafi 1 e 2 sono intesi a sopprimere gli eventuali requisiti di notifica o di approvazione che potrebbero essere altrimenti applicabili. 4. Le parti convengono di facilitare un dialogo sugli affari consolari tra le rispettive autorità competenti.
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