Accordo di partenariatoTitolo V

Art. 34

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In vigore dal 30 ott 2020
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 1. Le parti ribadiscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per combattere il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da attività criminali. 2. Le parti scambiano informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e attuano misure appropriate per combattere contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformità delle norme adottate dagli organismi internazionali competenti per il settore, quali il GAFI.
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Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo