Accordo di partenariatoTitolo V

Art. 33

Lotta contro la criminalità informatica

In vigore dal 30 ott 2020
Lotta contro la criminalità informatica 1. Le parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalità ad alta tecnologia, informatica e elettronica e la diffusione di contenuti illeciti su internet, compreso il materiale terroristico e pedopornografico, mediante lo scambio di informazioni ed esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani. 2. Le parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalità informatica, delle indagini sulla criminalità informatica e della scienza forense digitale.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138#art-adp-33

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Lotta contro la criminalità informatica (Art. 33 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo