Accordo di partenariatoTitolo IV

Art. 28

Turismo

In vigore dal 30 ott 2020
Turismo Riconoscendo il valore del turismo come strumento per approfondire la comprensione e l'apprezzamento reciproci tra i popoli dell'Unione e della Nuova Zelanda, nonché i benefici economici derivanti dall'aumento del turismo, le parti convengono di collaborare per un suo incremento in entrambe le direzioni.
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Turismo (Art. 28 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo