Accordo di partenariato›Titolo VIII
Art. 43
Ambiente e risorse naturali
In vigore dal 30 ott 2020
Ambiente e risorse naturali
1. Le parti convengono di cooperare sulle questioni ambientali, compresa la gestione sostenibile delle risorse naturali. Obiettivo della cooperazione è promuovere la protezione dell'ambiente e integrare considerazioni di ordine ambientale in settori pertinenti della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale.
2. Le parti convengono che la cooperazione può svolgersi ricorrendo al dialogo, a workshop, seminari, conferenze, programmi e progetti di collaborazione, condivisione di informazioni e migliori prassi e scambi di esperti, anche a livello bilaterale o multilaterale. I temi e gli obiettivi della cooperazione sono individuati congiuntamente, su richiesta di una delle parti.
Storico versioni
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