Accordo di partenariato›Titolo VIII
Art. 48
Trasporti
In vigore dal 30 ott 2020
Trasporti
1. Le parti collaborano in tutti i settori rilevanti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente, nonché di rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
2. La cooperazione e il dialogo fra le parti in questo settore mirano a promuovere:
a) lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche;
b) il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda al fine di:
i) un migliore accesso al mercato, a opportunità di investimento e alla liberalizzazione delle clausole di proprietà e controllo degli operatori aerei negli accordi sui servizi aerei conformemente alle politiche nazionali;
ii) l'ampliamento e l'approfondimento della cooperazione in materia di regolamentazione nel settore della sicurezza aerea nonché della sicurezza e della regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo;
iii) il sostegno alla convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attività delle imprese, nonché la cooperazione in materia di gestione del traffico aereo;
c) gli obiettivi di un accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e di scambi fondati su una leale concorrenza su base commerciale;
d) il riconoscimento reciproco delle patenti di guida per i veicoli a motore terrestri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;138#art-adp-48