Accordo di partenariatoTitolo VIII

Art. 49

Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura

In vigore dal 30 ott 2020
Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura 1. Le parti convengono di favorire la cooperazione e il dialogo nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura. 2. I settori in cui possono essere presi in considerazione interventi a tal fine comprendono, tra l'altro, la politica agricola, la politica di sviluppo rurale, la struttura delle attività legate al suolo e le indicazioni geografiche. 3. Le parti convengono di cooperare, a livello nazionale e internazionale, sulla gestione sostenibile delle foreste e sulle pertinenti politiche e normative, comprese le misure per combattere il disboscamento illecito e il relativo commercio di legname, nonché la promozione della buona governance nel settore forestale.
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Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura (Art. 49 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo