Accordo di partenariato›Titolo VIII
Art. 49
Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura
In vigore dal 30 ott 2020
Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura
1. Le parti convengono di favorire la cooperazione e il dialogo nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura.
2. I settori in cui possono essere presi in considerazione interventi a tal fine comprendono, tra l'altro, la politica agricola, la politica di sviluppo rurale, la struttura delle attività legate al suolo e le indicazioni geografiche.
3. Le parti convengono di cooperare, a livello nazionale e internazionale, sulla gestione sostenibile delle foreste e sulle pertinenti politiche e normative, comprese le misure per combattere il disboscamento illecito e il relativo commercio di legname, nonché la promozione della buona governance nel settore forestale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;138#art-adp-49