Accordo quadroTitolo IV

Art. 21

Proprietà intellettuale

In vigore dal 29 ott 2020
Proprietà intellettuale 1.Le parti ribadiscono il valore dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni e modelli industriali, alle privative e ai brevetti per ritrovati vegetali, e al loro rispetto, in conformità dei più elevati standard internazionali cui le parti hanno rispettivamente aderito. 2.Le parti convengono di scambiarsi informazioni e condividere esperienze su questioni in materia di proprietà intellettuale relative all'amministrazione, alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ricorrendo ad adeguate forme di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-21

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