Accordo quadro›Titolo IV
Art. 21
21 / 64Proprietà intellettuale
In vigore dal 29 ott 2020
Proprietà intellettuale
1.Le parti ribadiscono il valore dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprietà intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni e modelli industriali, alle privative e ai brevetti per ritrovati vegetali, e al loro rispetto, in conformità dei più elevati standard internazionali cui le parti hanno rispettivamente aderito.
2.Le parti convengono di scambiarsi informazioni e condividere esperienze su questioni in materia di proprietà intellettuale relative all'amministrazione, alla protezione e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ricorrendo ad adeguate forme di cooperazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-21