Accordo quadroTitolo IV

Art. 22

Politica di concorrenza

In vigore dal 29 ott 2020
Politica di concorrenza Le parti promuovono la concorrenza nelle attività economiche applicando le rispettive leggi e normative a riguardo. Le parti convengono di condividere le informazioni sulla politica di concorrenza e sugli aspetti connessi e di rafforzare la cooperazione tra le rispettive autorità della concorrenza.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-22

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Politica di concorrenza (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo