Accordo quadro›Titolo IV
Art. 17
Appalti pubblici
In vigore dal 29 ott 2020
Appalti pubblici
1.Le parti ribadiscono l'impegno a favore di procedure di appalto aperte e trasparenti che, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, promuovano il principio di economicità, la competitività dei mercati e pratiche di acquisto non discriminatorie, favorendo così gli scambi commerciali reciproci.
2.Le parti concordano di rafforzare ulteriormente le consultazioni, la cooperazione e gli scambi di esperienze e buone pratiche nel settore dei pubblici appalti sulle questioni di interesse reciproco, anche in merito ai rispettivi quadri normativi.
3.Le parti concordano di esplorare le modalità per promuovere ulteriormente l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e di condividere opinioni in merito alle misure e alle pratiche che potrebbero pregiudicare i loro scambi nel settore degli appalti.
Storico versioni
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