Accordo quadro›Titolo III
Art. 12
Sviluppo
In vigore dal 29 ott 2020
Sviluppo
1.Le parti riaffermano il loro impegno a contribuire a una crescita economica sostenibile e alla riduzione della povertà, rafforzando la cooperazione in materia di sviluppo internazionale e promuovendo l'efficacia in materia di aiuti e sviluppo, con particolare attenzione all'attuazione a livello nazionale.
2.Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire che le attività di sviluppo abbiano maggiore impatto, portata e influenza. 3.A tale scopo, le parti convengono:
a) di condurre un dialogo politico regolare sulla cooperazione allo sviluppo;
b) di scambiare opinioni e, ove opportuno, coordinare le rispettive posizioni su questioni relative allo sviluppo nei consessi regionali e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile ai fini dello sviluppo umano;
c) di scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e, se del caso, coordinare il loro impegno a livello di paesi specifici per aumentare il loro contributo alla crescita economica sostenibile e alla riduzione della povertà attraverso la promozione delle sinergie tra i rispettivi programmi, migliorando la divisione del lavoro e l'efficacia sul campo;
d) di instaurare, se del caso, una cooperazione delegata per conto dell'altra parte, basandosi su modalità concordate congiuntamente.
Storico versioni
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