Accordo quadroTitolo II

Art. 8

Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

In vigore dal 29 ott 2020
Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale 1.Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale. 2.Le parti convengono di collaborare per promuovere le finalità e gli obiettivi dello statuto di Roma e a tal fine convengono di: a) continuare a impegnarsi per applicare lo statuto di Roma e prendere in considerazione la ratifica e l'attuazione dei relativi strumenti (come l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale); b) continuare a promuovere l'adesione universale allo Statuto di Roma, anche tramite la condivisione di esperienze con altri Stati circa l'adozione delle misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma; c) salvaguardare l'integrità dello Statuto di Roma proteggendo i suoi principi fondamentali, anche astenendosi dal concludere accordi di immunità (noti anche come «accordi dell'articolo 98») con Stati terzi e incoraggiare gli altri ad astenersi dal farlo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.) — Testo vigente | Portale Normativo