Accordo quadro›Titolo II
Art. 8
8 / 64Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale
In vigore dal 29 ott 2020
Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale
1.Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.
2.Le parti convengono di collaborare per promuovere le finalità e gli obiettivi dello statuto di Roma e a tal fine convengono di:
a) continuare a impegnarsi per applicare lo statuto di Roma e prendere in considerazione la ratifica e l'attuazione dei relativi strumenti (come l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale);
b) continuare a promuovere l'adesione universale allo Statuto di Roma, anche tramite la condivisione di esperienze con altri Stati circa l'adozione delle misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma;
c) salvaguardare l'integrità dello Statuto di Roma proteggendo i suoi principi fondamentali, anche astenendosi dal concludere accordi di immunità (noti anche come «accordi dell'articolo 98») con Stati terzi e incoraggiare gli altri ad astenersi dal farlo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-8