Art. 8 · Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale
Accordo quadroTitolo II

Art. 8

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Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale

In vigore dal 29 ott 2020
Crimini gravi di rilevanza internazionale e Corte penale internazionale 1.Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale o internazionale, anche presso la Corte penale internazionale. 2.Le parti convengono di collaborare per promuovere le finalità e gli obiettivi dello statuto di Roma e a tal fine convengono di: a) continuare a impegnarsi per applicare lo statuto di Roma e prendere in considerazione la ratifica e l'attuazione dei relativi strumenti (come l'accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale); b) continuare a promuovere l'adesione universale allo Statuto di Roma, anche tramite la condivisione di esperienze con altri Stati circa l'adozione delle misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma; c) salvaguardare l'integrità dello Statuto di Roma proteggendo i suoi principi fondamentali, anche astenendosi dal concludere accordi di immunità (noti anche come «accordi dell'articolo 98») con Stati terzi e incoraggiare gli altri ad astenersi dal farlo.
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