Accordo quadro›Titolo IV
Art. 16
Investimenti
In vigore dal 29 ott 2020
Investimenti
Attraverso il dialogo, le parti promuovono un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali al fine di:
a) migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti;
b) esaminare meccanismi che agevolino i flussi di investimenti;
c) promuovere regole stabili, trasparenti, non discriminatorie e aperte applicabili agli investitori, fatti salvi gli impegni delle parti nell'ambito di accordi commerciali preferenziali e gli altri obblighi internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-16