Art. 16 · Investimenti
Accordo quadroTitolo IV

Art. 16

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Investimenti

In vigore dal 29 ott 2020
Investimenti Attraverso il dialogo, le parti promuovono un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali al fine di: a) migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti; b) esaminare meccanismi che agevolino i flussi di investimenti; c) promuovere regole stabili, trasparenti, non discriminatorie e aperte applicabili agli investitori, fatti salvi gli impegni delle parti nell'ambito di accordi commerciali preferenziali e gli altri obblighi internazionali.
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