Accordo quadro›Titolo IV
Art. 24
Servizi finanziari
In vigore dal 29 ott 2020
Servizi finanziari
Per quanto riguarda i servizi finanziari, le parti convengono di mantenere uno scambio di informazioni ed esperienze riguardo i rispettivi contesti normativi e di vigilanza, e di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e di altri comparti del settore finanziario.
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