Accordo quadro›Titolo IV
Art. 23
Servizi
In vigore dal 29 ott 2020
Servizi
Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi bilaterali di servizi e a condividere informazioni ed esperienze sui rispettivi contesti normativi.
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-23