Art. 23 · Servizi
Accordo quadroTitolo IV

Art. 23

23 / 64

Servizi

In vigore dal 29 ott 2020
Servizi Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi bilaterali di servizi e a condividere informazioni ed esperienze sui rispettivi contesti normativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136#art-aq-23