Convenzione
Art. 33
Recesso
In vigore dal 28 ott 2020
1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per una Parte, tale Parte può in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta al Depositario.
2. Tale recesso ha effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia ricevuto notifica ovvero ad una data posteriore specificata nella notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-c-33