Allegato E Parte I
Art. 1
In vigore dal 28 ott 2020
Allegato E
Procedure di arbitrato e conciliazione
Parte I: Procedura di arbitrato
La procedura di arbitrato secondo quanto disposto al paragrafo 2, lettera a), dell' della presente Convenzione si articola come segue:
1. Una Parte può avviare il procedimento di arbitrato conformemente all' della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia. La notifica è accompagnata da una dichiarazione esplicita in relazione alla volontà di ricorrere alla procedura di arbitrato, unitamente a tutti i documenti giustificativi e indica l'oggetto dell'arbitrato, in particolare gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è controversa.
2. La parte ricorrente notifica al Segretariato il fatto che sottopone una controversia ad arbitrato in conformità alle previsioni dell' della Convenzione. La notifica è corredata della notifica scritta della parte ricorrente, della dichiarazione esplicita in relazione alla volontà di ricorrere alla procedura di arbitrato e dei documenti giustificativi di cui al precedente paragrafo 1. Il Segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti.
Storico versioni
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