Allegato E Parte I

Art. 1

In vigore dal 28 ott 2020
Allegato E Procedure di arbitrato e conciliazione Parte I: Procedura di arbitrato La procedura di arbitrato secondo quanto disposto al paragrafo 2, lettera a), dell' della presente Convenzione si articola come segue: 1. Una Parte può avviare il procedimento di arbitrato conformemente all' della presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia. La notifica è accompagnata da una dichiarazione esplicita in relazione alla volontà di ricorrere alla procedura di arbitrato, unitamente a tutti i documenti giustificativi e indica l'oggetto dell'arbitrato, in particolare gli articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è controversa. 2. La parte ricorrente notifica al Segretariato il fatto che sottopone una controversia ad arbitrato in conformità alle previsioni dell' della Convenzione. La notifica è corredata della notifica scritta della parte ricorrente, della dichiarazione esplicita in relazione alla volontà di ricorrere alla procedura di arbitrato e dei documenti giustificativi di cui al precedente paragrafo 1. Il Segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le Parti.
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Art. 1 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. — Testo vigente | Portale Normativo