Allegato E Parte I

Art. 3

In vigore dal 28 ott 2020
1. Se una delle parti della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte convenuta riceve la notifica dell'arbitrato, l'altra parte può informare al riguardo il Segretario generale delle Nazioni Unite, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi. 2. Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.
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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013. — Testo vigente | Portale Normativo