Allegato E Parte I

Art. 7

In vigore dal 28 ott 2020
Le parti della controversia agevolano l'attività del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per: a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e b) consentire al tribunale, qualora sia necessario, di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-aep-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo