Allegato E Parte I
Art. 7
In vigore dal 28 ott 2020
Le parti della controversia agevolano l'attività del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per:
a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e
b) consentire al tribunale, qualora sia necessario, di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro deposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-aep-7