Allegato E Parte I

Art. 2

In vigore dal 28 ott 2020
1. Se la controversia è sottoposta ad arbitrato ai sensi del precedente , viene costituito un tribunale arbitrale composto da tre membri. 2. Ciascuna delle parti della controversia designa un arbitro; i due arbitri designati nominano di comune accordo un terzo arbitro che funge da presidente del tribunale. In caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Il presidente del tribunale non deve essere un cittadino di una delle parti in causa, nè avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, nè essere al servizio di una di esse, nè essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo. 3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-aep-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo