Convenzione
Art. 35
Testi autentici
In vigore dal 28 ott 2020
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono da considerarsi paritariamente autentici, è depositato presso il Depositario.
In fede, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.
Storico versioni
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