Convenzione

Art. 35

Testi autentici

In vigore dal 28 ott 2020
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, sono da considerarsi paritariamente autentici, è depositato presso il Depositario. In fede, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-c-35

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