Convenzione
Art. 31
Entrata in vigore
In vigore dal 28 ott 2020
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale per l'integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo che sia stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.
3. Ai fini di quanto disposto nei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale per l'integrazione economica non è conteggiato in più rispetto allo strumento depositato dagli Stati membri di detta organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-c-31