Convenzione

Art. 28

Diritto di voto

In vigore dal 28 ott 2020
1. Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2. 2. Un'organizzazione per l'integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della presente Convenzione. L'organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.
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urn:nir:stato:legge:2020-10-08;134#art-c-28

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Diritto di voto (Art. 28 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo