Trattato assistenza giudiziaria

Art. 25

Spese

In vigore dal 21 dic 2019
Spese 1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato Richiedente: (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all' paragrafo 3; (b) le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'; (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'; (d) le spese per le finalità di cui all'; (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all' paragrafo 9; (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione; (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.
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Spese (Art. 25 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo