Trattato assistenza giudiziaria

Art. 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

In vigore dal 21 dic 2019
Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tag-20

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Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo