Trattato assistenza giudiziaria

Art. 24

Riservatezza

In vigore dal 21 dic 2019
Riservatezza 1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba avere egualmente esecuzione. 2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo. 3. Gli Stati Contraenti si impegnano a tutelare i dati personali ricevuti e a trattarli secondo le indicazioni dagli stessi fornite al momento della trasmissione. 4. Le informazioni e i dati personali ricevuti sono utilizzati solo ai fini del presente Trattato e possono essere trattati per scopi ulteriori dallo Stato che li ha ricevuti solo previa autorizzazione dello Stato che li ha trasmessi, e con le restrizioni stabilite da quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tag-24

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Riservatezza (Art. 24 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo