Trattato assistenza giudiziaria

Art. 22

Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

In vigore dal 21 dic 2019
Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali 1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente. 2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie dello Stato Richiesto.
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Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo