Trattato di estradizione

Art. 22

Rapporti con altri Trattati

In vigore dal 21 dic 2019
Rapporti con altri Trattati Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi gli Stati sono parti.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-22

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Rapporti con altri Trattati (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo