Trattato di estradizione
Art. 23
Riservatezza
In vigore dal 21 dic 2019
Riservatezza
1. Gli Stati convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.
2. Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi è una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.
3. Gli Stati Contraenti si impegnano a tutelare i dati personali ricevuti e a trattarli secondo le indicazioni dagli stessi fornite al momento della trasmissione.
4. Le informazioni e i dati personali ricevuti sono utilizzati solo ai fini del presente Trattato e possono essere trattati per scopi ulteriori dallo Stato che li ha ricevuti solo previa autorizzazione dello Stato che li ha trasmessi, e con le restrizioni stabilite da quest'ultimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-23