Trattato di estradizione
Art. 20
Comunicazioni successive
In vigore dal 21 dic 2019
Comunicazioni successive
Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel minor tempo possibile allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-20