Trattato di estradizione

Art. 20

Comunicazioni successive

In vigore dal 21 dic 2019
Comunicazioni successive Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel minor tempo possibile allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
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