Trattato di estradizione
Art. 20
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In vigore dal 21 dic 2019
Comunicazioni successive
Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel minor tempo possibile allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;152#art-tde-20