Art. 20 · Comunicazioni successive
Trattato di estradizione

Art. 20

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Comunicazioni successive

In vigore dal 21 dic 2019
Comunicazioni successive Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel minor tempo possibile allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
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