Art. 20 · Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali
Trattato assistenza giudiziaria

Art. 20

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Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

In vigore dal 21 dic 2019
Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato Richiedente.
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