Allegato

Art. 8

Risorse di capitale

In vigore dal 23 dic 2017
. Risorse di capitale 1. Il capitale del Fondo (qui di seguito chiamato capitale) è diviso in 37.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore di 7.566,47145 unità di conto ciascuna e per un valore totale di 279.959.444 unità di conto. 2. Le azioni di capitale sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformità alle disposizioni dell'. 3. Il numero di azioni di capitale: a) viene, in caso di necessità, aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'; b) può essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformità all'. 4. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale in applicazione dell', paragrafo 2 o aumenta il numero delle azioni di capitale in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, ogni membro avrà il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.
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Risorse di capitale (Art. 8 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo