Allegato
Art. 11
Adeguamento delle sottoscrizioni di azioni di capitale
In vigore dal 23 dic 2017
.
Adeguamento delle sottoscrizioni di azioni di capitale
1. Il Consiglio dei governatori potrà verificare, ad intervalli che riterrà adeguati, se il capitale disponibile nel Conto capitale è sufficiente.
2. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potrà decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale sulla base di una tabella fissata dal Consiglio.
3. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale ma entreranno in vigore soltanto dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri. L'accettazione sarà considerata avvenuta a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione della decisione. Tale periodo può, a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione della decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-11