Allegato
Art. 15
Fondi fiduciari
In vigore dal 23 dic 2017
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Fondi fiduciari
1. Il Fondo potrà accettare risorse finanziarie da qualunque parte o parti, ai fini della costituzione di un fondo fiduciario, a condizione che le risorse del fondo fiduciario siano destinate a promuovere gli obiettivi del Fondo di cui all'.
2. Le risorse di ciascun fondo fiduciario devono essere tenute in un conto separato rispetto a quelle del Fondo e di altri fondi fiduciari.
3. Le modalità e le condizioni per l'utilizzazione delle risorse di ciascun fondo fiduciario e per l'amministrazione e/o la gestione delle stesse da parte del Fondo dovranno, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, essere definite in un accordo fra il Fondo ed il titolare o i titolari delle risorse del fondo fiduciario.
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-15