Allegato
Art. 13
Riserva di garanzia
In vigore dal 23 dic 2017
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Riserva di garanzia
1. Il Consiglio dei governatori costituisce una riserva le cui risorse saranno impiegate come garanzia per i prestiti effettuati dal Fondo.
2. Le risorse della riserva di garanzia saranno costituite da: a) utili derivanti dal Conto capitale, al netto delle spese amministrative, negli importi stabiliti annualmente dal Consiglio dei governatori; b) contributi volontari destinati dai Membri alla riserva di garanzia; e c) ogni altra risorsa messa a disposizione da qualunque parte per la riserva di garanzia.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come disporre degli eventuali utili netti derivanti dal Conto capitale e non destinati alla riserva di garanzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-13