Allegato
Art. 12
Contributi volontari
In vigore dal 23 dic 2017
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Contributi volontari
1. Il Fondo potrà accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili.
2. Il Consiglio dei governatori potrà, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, verificare se le risorse del Conto operazioni sono sufficienti. A seguito di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potrà decidere di ricostituire le risorse del Conto operazioni adottando le disposizioni necessarie. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo.
3. I contributi volontari potranno, a discrezione del contribuente, essere versati con o senza restrizioni in relazione alla loro utilizzazione da parte del Fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2017-11-27;197#art-a-12